Le Funzioni del Consolato
Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, le funzioni consolari consistono nel:
1) proteggere nello stato di residenza gli interessi dello stato d'invio e dei suoi cittadini;
2) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo stato d'invio e lo stato di residenza;
3) informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello stato di residenza;
4) concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello stato d'invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo stato;
5) prestare soccorso e assistenza ai cittadini, dello stato d'invio;
6) agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d'ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello stato di residenza;
7) tutelare gl'interessi dei cittadini, dello stato d'invio;
8) tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello stato di residenza, gl'interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello stato d'invio;
9) con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello stato di residenza, rappresentare i cittadini dello stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
10) trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello stato di residenza;
11) esercitare i diritti di controllo e d'ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello stato d'invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi;
12) prestare assistenza ai suddetti navigli, battelli e aeromobili menzionati, e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi navigli e battelli;
13) esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello stato di residenza o alle quali questo stato non s?opponga.
Corrispondenti su tutto il Territorio Nazionale
Disponiamo di una rete di corrispondenti su tutto il territorio nazionale che ci permette di assistere i nostri clienti per qualunque destinazione debbano operare. I servizi presso le maggiori Ambasciate e Consolati presenti in Roma e Milano sono assicurati da colleghi le cui capacita professionali sono verificate da anni di collaborazione.